Nullità della notificazione nelle mani del portiere: ecco quando.

La validità della notifica a mani del portiere, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, presuppone che l’ufficiale giudiziario debba dare conto, nella relativa relata, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 26.2.2014, n. 4627].

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