Nullità della notifica a mezzo pec e registri Reginde e IPA

Nell’ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel Reginde, che nell’IPA, l’unica notifica valida è quella effettuata all’indirizzo Reginde; tale regola si applica anche al caso in cui l’indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall’inadempimento dell’ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali.

Va ribadito il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all’amministrazione destinataria, non costituisce l’indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.8.2021, n. 23445