Nullità della citazione, rinnovazione, art. 291 c.p.c.: è necessaria la valida ripresa del processo mediante tempestivo deposito dell’atto in riassunzione

L’applicazione dell’art. 291 c.p.c. presuppone la valida ripresa del processo mediante tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, che impedisce l’estinzione del giudizio ed a cui può seguire, in caso di nullità o inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la concessione di un termine (perentorio) per la rinnovazione dell’incombente [Tribunale di Pisa, sentenza del 4.2.2015, n. 155].

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