Nozione di dolo processuale quale motivo di revocazione della sentenza

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1 in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa detta controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento alfine di pervenire all’accertamento della verità. Il dolo è altresì rilevante solo se la sentenza sia l’effetto necessario di esso [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.9.2014, n. 20359].

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