Nozione di consumatore ai fini della competenza territoriale

Ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale (nel caso in esame la parte ha concluso il contratto di mediazione con la Società per la vendita dell’immobile senza alcuna finalità – neppure in misura marginale – connessa all’esercizio di una sua attività professionale e, quindi, come “consumatore” ai fini della disciplina del Codice del Consumo, essendo irrilevante sotto questo profilo sia la sua situazione soggettiva di ex-notaio, sia il fatto che l’immobile fosse stato utilizzato dal medesimo come studio notarile prima della vendita; per quanto rilevato viene quindi accolta l’eccezione preliminare d’incompetenza per territorio formulata dal convenuto).

Tribunale di Milano, sentenza del 7.4.2020, n. 2300