Notifiche in proprio con mezzi telematici (COA Milano, 3.5.2024, sul d.l. 2.3.2024, n. 19, conv., conv in l. 29.4.2024, n. 56)
Il COA Milano rende noto quanto segue.
Si segnala che, con la conversione in legge del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 (l. 29 aprile 2024, n. 56), è stato introdotto l’art. 25-bis del decreto, recante disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. La norma, «al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all’attuazione del PNRR» ha previsto la modifica dell’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’inserimento del seguente comma 2-bis (in vigore dal 1° maggio 2024):
«2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L’atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l’avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell’invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell’avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».