Notificazioni: la tempestività si prova con le ricevute e non con la dichiarazione del notificante.

La dichiarazione del notificante – involgendo una questione che attiene al perfezionamento della procedura per far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione, costituendo essa esercizio della pretesa sanzionatoria – deve essere corroborata dall’allegazione di ricevute postali [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.9.2013, n. 21042].

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