Notificazioni: la sede effettiva della società non può essere pretermessa

In tema di notifiche alle persone giuridiche, l’art. 46 cod. civ. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all’art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’art. 2193, primo comma, cod. civ. [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.3.2014, n. 6559].

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