Notificazione della citazione nulla non ha effetto retroattivo

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell’art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, non ha inteso riferirsi all’istituto della prescrizione.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.07.2018, n. 18485