Notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, contribuente trasferitosi in luogo sconosciuto, attestazioni del messo

Posto che la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata, non secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ., ma secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, va confermato che a tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Ciò posto, va escluso che l’attestazione circa l’irreperibilità o il trasferimento in altro comune possa essere fornita dalla parte, nel corso del giudizio, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità, senza ulteriore attestazione in ordine alle ricerche compiute per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.11.2014, n. 24260].

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