Notificazione alle persone giuridiche mediante consegna al portiere: gli adempimenti necessari

Alla luce dell’art. 145 c.p.c., comma 1, primo periodo, nella formulazione prevista dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, che si applica per i procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, è certamente ammissibile la consegna dell’atto al portiere; ma nella logica della norma la consegna al portiere (così come la consegna “ad altra persona addetta alla sede”) non costituisce una indifferente alternativa circa l’identificazione del soggetto cui l’atto può essere consegnato, perché richiede che da parte dell’ufficiale notificante sia accertata, come presupposto legittimante, la “mancanza” del “rappresentante della società” o della “persona incaricata di ricevere le notificazioni”. Inoltre, non basta dimostrare che l’atto sia stato consegnato al soggetto indicato dalla norma come legittimato a riceverlo, perché ne derivi come immediata conseguenza la validità dell’intero processo notificatorio; occorre infatti anche la prova che l’atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque pervenuto, e quando, nella “sfera di conoscenza” di questo ultimo, in particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con la quale sia stata data al destinatario effettivo notizia della consegna dell’atto ad uno dei soggetti normativamente legittimati a riceverlo [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 26.1.2015, n. 1307].

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