Notificante e destinatario: la regola della scissione degli effetti temporali della notifica vale anche per la notifica eseguita personalmente dall’avvocato a mezzo posta

La regola della scissione degli effetti temporali della notificazione, definito quale ‘principio generale’ dell’ordinamento, valido per la notifica di tutti gli atti processuali da compiersi, ‘qualunque sia la modalità di trasmissione’, entro un determinato termine, non sfugge alla notifica eseguita personalmente dal procuratore in forza della l. n. 53/1994. Va quindi confermato che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall’art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato, munito della procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine cui è iscritto, a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 20.7.2018