Notifica via Posta Elettronica Certificata: a qualsiasi ora
La L. n. 53 del 1994 non detta disposizioni specifiche in materia di orari delle notifiche, mentre l’art. 147 c.p.c. , ai sensi del quale “le notifiche non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” – contenuto nella Sezione IV, del Capo I, del Titolo VI (degli atti processuali) del c.p.c. – non pare norma compatibile con il sistema delle notifiche tramite PEC. Una notificazione telematica – così come un deposito telematico da parte del difensore o del giudice nell’ambito del processo civile telematico (cfr. art. 51 di cui al D.L. n. 90 del 2014 , che ha aggiunto un comma all’art. 16bis D.L. n. 179 del 2012 , conv. In L. n. 221 del 2012 , stabilendo che il deposito di un atto del difensore si considera tempestivo se entro le ore 23.59 del giorno di scadenza) – può essere materialmente compiuta senza alcun limite di orario, essendo possibile inoltrare e/o ricevere un messaggio di posta elettronica in qualsiasi momento. L’art. 147 c.p.c. , pertanto, non pare compatibile con il sistema delle notifiche PEC [Tribunale di Modena, sezione prima, sentenza del 1.7.2014].