Notifica via pec: serve la prova che il destinatario abbia gli strumenti per leggere gli atti inviati con firma digitale.

La normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale con la conseguenza che, laddove non vi sia la prova del possesso di tali programmi da parte del destinatario, la notifica va ripetuta per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

 

Tribunale di Lecce, provvedimento del 16.3.2016