Notifica via p.e.c.: solo nei casi indicati dalla legge, altrimenti c’è inesistenza
Una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.
La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi esca fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c.
Trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità non può trovare applicazione alcuna sanatoria [Commissione Tributaria Provinciale Lombardia, Milano sezione ventunesima, sentenza del 24.6.2014, n. 6087].