Notifica telematica: che succede se effettuata oltre le ore 21.00?

Secondo l’art. 16-septies D.L. 179/2012, conv. con mod. nella L. 221/2012, “la notifica richiesta, con modalità telematiche, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo”; questa finzione giuridica è prevista di seguito alla statuizione per cui la disposizione di cui all’art. 147 c.p.c. “si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche”. Al riguardo va affermato che il limite delle ore 21 non può che intendersi stabilito soltanto per fare operare la fictio del perfezionamento della notifica – per il destinatario – al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente. Pertanto l’impugnazione spedita oltre le 21 dell’ultimo giorno utile può e deve essere ritenuta comunque tempestiva in quanto notificata dal mittente nell’ultimo giorno utile, prima delle ore 24, seppure la spedizione oltre le 21 abbia implicato il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo (nel senso che dal giorno successivo è iniziato, per il destinatario, il decorso del termine a difesa; tanto perché il richiamo all’art. 147 c.p.c. – pensato dal legislatore del codice soltanto per tutelare il diritto al riposo del destinatario, cioè, il suo diritto a un’effettiva difesa – è stato previsto nell’art. 16 septies non quale prescrizione autonoma ma quale regola presupposto della fictio iuris di perfezionamento differito).

 

 

Corte appello Bari, provvedimento del 13.7.2018, n. 1264