Notifica: qualità di “persona di famiglia” della coniuge del destinatario della notifica, anche se separata con pronuncia giudiziale e residente altrove

Va affermata la qualità di “persona di famiglia” della coniuge del destinatario della notifica, anche se separata con pronuncia giudiziale e residente altrove, posto che il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo il detto destinatario venuto meno all’onere di dimostrare il carattere solo occasionale della presenza della moglie separata in casa propria, non rilevando a tal fine le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo che attestino una diversa residenza del coniuge non convivente del destinatario della notificazione (la SC osserva che invero, nella specie, emerge che la prova testimoniale articolata dal ricorrente vertesse solo sulla veridicità dell’attestazione contenuta nella relata in relazione al luogo della ricezione della notifica, profilo quest’ultimo da contestare solo attraverso la presentazione della querela di falso, non avendo il ricorrente articolato altra prova diretta invece a dimostrare, come era suo onere, il carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria; a ciò va aggiunto che – in senso contrario a quanto affermato, e non provato, dal ricorrente, e cioè nel senso della dimostrazione della non “occasionalità” della presenza della donna nella residenza del coniuge separato – depone l’ulteriore circostanza fattuale, neanche controversa tra le parti, secondo cui, nella relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario la stessa si era dichiarata come “incaricata della ricezione degli atti” presso la residenza dell’altro socio, residenza che coincide – è il caso di sottolinearlo – con la sede della società fallenda, con ciò dimostrandosi uno stabile vincolo tra la presenza della stessa, quale socia e “incaricata della ricezione degli atti”, e la residenza anagrafica dell’altro socio, coniuge ormai separato dalla medesima).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 28.4.2021, n. 11228