Notifica presso la cancelleria se il procuratore ha indicato l’indirizzo PEC: cosa accade?

Va confermato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Pertanto, qualora il procuratore abbia indicato l’indirizzo PEC, la notifica va notificata a tale indirizzo e, in difetto, la notifica presso la cancelleria (nella specie della Corte di Cassazione) è da ritenersi nulla.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.6.2016, n. 12696