Notifica per pubblici proclami: cosa accade se i destinatari dell’atto di citazione non sono venuti a conoscenza dell’atto?

Posto che ai sensi dell’art. 150 c.p.c., quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami, va confermato che la detta normativa introduce nell’ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente ed anzi identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono trovare; con la conseguenza che, dovendosi ritenere che la notificazione produce la conoscenza legale sostenuta da un notevole grado di probabilità dell’acquisizione di conoscenza effettiva da parte del destinatario, il giudizio di primo grado introdotto con la citazione notificata per pubblici proclami presenta un contraddittorio pienamente e legalmente integro nonostante gli effettivi destinatari della notifica, per qualche ragione, pur sempre addebitabile agli stessi, non siano venuti a conoscenza dell’atto così notificato.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.9.2019, n. 22782