Notifica nelle mani del portiere dopo vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento e art. 213 c.p.c.

Va confermato che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve nondimeno attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, sicché nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

L’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689 presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, mentre se l’opponente rimane inerte, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 21.12.2017