Notifica inesistente solo se è omessa: negli altri casi solo ipotesi di nullità

L’ipotesi d’inesistenza della notifica va ristretta ai soli casi in cui la stessa sia omessa, mentre negli altri casi possono individuarsi solo ipotesi di nullità. Qualora pertanto l’atto sarebbe dovuto essere notificato alla parte presso il suo procuratore, nel domicilio di questo stesso, se la parte destinataria si sia costituita, la nullità in questione risulta sanata, a nulla rilevando che nel costituirsi la parte abbia eccepito la predetta nullità.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.1.2017, n. 920