Notifica in rinnovazione effettuata ad indirizzo PEC non aggiornato, conseguenze

Nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione, giacchè la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività – cioè per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine; l’art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. (la SC osserva che nel caso di specie la notificazione effettuata in rinnovazione venne effettuata presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non aggiornato, cosicchè la stessa deve giudicarsi nulla; la SC aggiunge che, peraltro, non viene nemmeno dedotto che la notificazione sia stata effettuata presso un indirizzo PEC non aggiornato a causa di fatti che il ricorrente non era in condizione di conoscere e che in concreto erano sottratti ai suoi poteri, con la conseguenza che non può nemmeno utilmente invocarsi quell’indirizzo giurisprudenziale che, in presenza di tali evenienze, ammette, in deroga al principio dell’improrogabilità dei termini perentori, la concessione di un secondo termine per la rinnovazione della notifica).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.10.2019, n. 24474