Notifica in caso di assenza del destinatario, art. 8 l. 890/1982, validità, indicazione del soggetto che ha effettivamente ricevuto la comunicazione dell’avvenuto deposito

Quali che siano le indicazioni relative ai soggetti cui l’atto è stato indirizzato, risultanti dagli atti dell’avvocato notificante o dell’agente postale che ha inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito, ciò che è decisivo, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario, come disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, è l’indicazione del soggetto che poi ha effettivamente ricevuto detta comunicazione, soggetto risultante esclusivamente dall’avviso di ricevimento della comunicazione stessa; conseguentemente, l’eventuale falsità di atti precedenti che attestino semplicemente l’invio di un atto del procedimento notificatorio al destinatario della notifica (anche ammesso che si tratti di falsità dell’attestazione, e non di mero errore successivo nell’esecuzione della consegna da parte dell’agente postale competente), non è rilevante ai fini del giudizio di validità della notifica stessa, ove risulti, dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l’atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.4.2018, n. 8763