Notifica effettuata su impulso di un soggetto non identificabile con la parte né con il suo procuratore: validità

Va confermato che l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l’omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 8.3.2016, n. 4520