Notifica: domicilio eletto divenuto inefficace per decesso del domiciliatario, PEC e notifica in cancelleria

Va confermata l’inderogabilità del principio, stabilito nel R.D. n. 37 del 1934, art. 82, secondo il quale l’avvocato che esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, deve, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso d’inadempimento originario o sopravvenuto di tale onere, eseguita l’elezione presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

La notificazione presso il domicilio eletto divenuto inefficace per sopravvenuta cancellazione o decesso del procuratore domiciliatario non costituisce una condizione necessaria al fine di procedere allanotificazione in cancelleria.

 

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.2.2018, n. 2814