Notifica di un atto presso la sede secondaria di una società e raggiungimento dello scopo

Le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali e si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario. La notifica di un atto presso la sede secondaria della società destinataria non integra un’ipotesi di inesistenza bensì di nullità sanabile in virtù del principio generale – che trova un punto di emersione nell’art. 156 c.p.c. – per raggiungimento dello scopo (nella specie è ineccepibile l’affermazione della CTR che ha ritenuto sanata, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte della contribuente, la nullità della notifica dell’avviso eseguita presso la sede secondaria della contribuente).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2022, n. 29008