Notifica, destinatario non trovato nel luogo del certificato anagrafico, mancata ulteriore indagine dell’ufficiale giudiziario: quali conseguenze?

Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (la Cassazione accoglie il motivo con cui si censurava la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall’art. 148 c.p.c., ai fini dell’esecuzione della notificazione, avendo l’ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura “famiglia Y.” sul citofono dell’indirizzo della X corrispondesse effettivamente alla residenza di quest’ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome “S.”).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.4.2017, n. 8638