Notifica dell’impugnazione al domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo dopo il deposito della sentenza impugnata: quali conseguenze?

Va data continuità al principio secondo cui la notifica dell’atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata è nulla; ciò in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità determina, ove non sanata retroattivamente dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo ex art. 291, comma 1, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, riprendendo pertanto a decorrere il termine di impugnazione solo con il relativo suo venir meno o con la sostituzione del difensore.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.9.2018, n. 23319