Notifica della sentenza, omessa indicazione del nominativo del procuratore: nullità?

In tema di notifica della sentenza, con riferimento all’omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem, va affermato che l’omissione di tale indicazione non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità. Ne segue che la verifica della invalidità dell’atto di notificazione va compiuta alla stregua del risultato pratico conseguito dall’atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da nullità le volte in cui sia dimostrata “la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (art. 156 c.p.c., comma 2). Orbene la indicazione del procuratore ad litem appare necessaria le volte in cui non sia dato “aliunde” evincere, dalla stessa sentenza notificata, il nominativo del difensore della parte, che è il destinatario dell’atto, in quanto soggetto professionalmente competente a valutare la strategia difensiva da seguire ed a rappresentare alla parte assistita le ragioni che rendano o meno opportuna la proposizione della impugnazione: solo in tal caso, infatti, può manifestarsi una situazione di incertezza in ordine all’effettiva conoscenza da parte del predetto difensore dell’atto notificato al domiciliatario.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.2.2020, n. 2396