Notifica del decreto ingiuntivo per l’equa riparazione da irragionevole durata del processo, mancata notifica del ricorso, conseguenze

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134 del 2012, ha innovato il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, prevedendo un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile. Ciò posto l’ipotesi in cui il ricorrente abbia notificato il decreto ingiuntivo al Ministero, senza provvedere alla notifica del relativo ricorso, non può essere ricondotta alla ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo. Si è invece in presenza di una notificazione incompleta, che da luogo ad un vizio qualificabile come ipotesi di nullità, riconducibile alla previsione dell’art. 156 c.p.c. e, pertanto – disciplinando l’art. 188 disp. att. unicamente i casi di notificazione mancante o giuridicamente inesistente – lo stesso non è applicabile, sicchè qualora il Ministero proponga tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, nessuna violazione del diritto di difesa risulta palesata.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.11.2016, n. 24137