Notifica, appello, domicilio eletto o effettivo, riscontro da parte del notificante delle risultanze dell’albo professionale

In tema di impugnazione, va confermato che la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio eletto o, altrimenti, nel domicilio effettivo, previo riscontro da parte del notificante delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche in via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire per l’intero dei termini di impugnazione. Ove la notifica abbia avuto esito negativo, il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della stessa o per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.10.2017, n. 25806