Notifica (andata a buon fine) presso l’indirizzo del procuratore prima del trasferimento

È valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico al portiere, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex artt. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato.

Si deve ritenere valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l’atto, e rituale effettuazione delle formalità di affissione dell’avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando, anche in questo caso, che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 6.7.2020, n. 13917