Notifica all’indirizzo del difensore costituito, erronea indicazione del numero civico, conseguenze

Va confermato che l’erronea indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del difensore costituito destinatario dell’atto, che abbia determinato l’esito negativo della notificazione della impugnazione, e, conseguentemente, il superamento del termine perentorio per la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca l’inammissibilità dell’impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole, non altrimenti abbreviabile.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.3.2018, n. 5663