Notifica alla p.a. a indirizzo PEC diverso da quello inserito nel Reginde, nullità eccepita in appello dal contumace in primo grado

In tema di irregolarità della notifica a mezzo PEC eccepita in appello, va affermato che non ha alcuna rilevanza la contumacia in primo grado della parte che la eccepisce: le regola sulla notifica a mezzo PEC non cambiano a seconda che il destinatario sia stato contumace o si sia costituito nel grado precedente: sono regole che mirano alla individuazione dell’indirizzo di posta elettronica che garantisce conoscibilità, e non sono influenzate dalla circostanza che il destinatario fosse contumace o meno (fattisPECie in cui la notifica era avvenuta non già all’indirizzo PEC inserito nel Reginde, ma ad un indirizzo tra i tanti in uso all’ente locale evocato in giudizio, che ha poi depositato in secondo grado la prova documentale dell’inserimento nel Reginde di un indirizzo PEC apposito, diverso da quello utilizzato per la notifica della sentenza; nella sPECie, quindi, la notifica andava sì fatta alla parte, ma in tal caso l’indirizzo PEC rilevante è solo quello risultante dal Reginde, se v’è un tale indirizzo).

Anche in tema di notifiche alle p.a., la notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla (fattisPECie di notifica di una sentenza ad una Provincia  fatta ad un qualunque indirizzo mail del destinatario preso dal sito web, invece che quello a risultante dal Reginde).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2021, n. 24948