Notifica al portiere: presunzione legale della qualifica di incaricato al ritiro non superabile dalla dichiarazione del destinatario della notifica

Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il comma 2 (e non il 4) dell’art. 139 c.p.c.: a tal fine, non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell’atto, e non di mero portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.10.2017, n. 24933