Notifica al familiare non convivente: cosa accade?

La presunzione di ricezione della notifica di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, è collocata esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno, specie se legate stretti rapporti di parentela (come in questo caso), consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario; pertanto, non possa operare tale presunzione qualora la notifica non sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario, dovendosi condividere l’affermazione per cui non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.

 Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (quest’ultimo dichiaratosi, nella specie, “familiare convivente”) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicchè il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.4.2019, n. 10543