Notifica a mezzo posta, avviso di ricevimento: solo documento idoneo a dimostrare intervenuta consegna, data e identità della persona a mani della quale è stata eseguita

Va confermato il principio secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.1.2018, n. 1858