Notifica a mezzo posta, art. 149 c.p.c.: che valore ha la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito?

Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale – ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 – occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonchè, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purchè anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2019, n. 26287