Notifica a mezzo PEC, domicilio digitale ed individuazione di uno specifico luogo fisico

Dove escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale (corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 201, art. 16 sexies conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014) abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell’ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti del pr ..........

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