Notifica a mezzo PEC, casella di posta satura: la notificazione si considera perfezionata

Va confermato il principio per cui il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicchè legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, conv. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 47, conv. in L. n. 114 del 2014. Ciò posto, si ritiene che il codice di procedura civile contenga una norma sostanzialmente di contenuto omologo anche in tema di notificazione. Essa si desume dal disposto di cui all’art. 149-bis c.p.c., comma 3 (“la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”), che va inteso nel senso che è onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella PEC. Un simile onere è manifestamente finalizzato ad assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. L’espressione “rendere disponibile” figurante nel citato disposto codicistico individua un’azione dell’operatore determinativa di effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità dal punto di vista del destinatario, con la conclusione che qualora il “rendere disponibile” quale azione dell’operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all’utilizzazione dell’atto come se fosse stato notificato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2020, n. 3164