Notifica a mezzo pec ad indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde: nullità

In tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla L. di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di specie la SC afferma che la mera disponibilità da parte dell’Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde; la SC precisa altresì che dall’esame degli atti non emerge in alcun modo l’avvenuto raggiungimento dello scopo della rinotifica, non risultando che, l’Amministrazione sia comparsa all’udienza dinanzi alla Corte d’appello ed abbia dichiarato di averla ricevuta.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.9.2019, n. 24110