Notifica a mezzo di raccomandata, perfezionamento

Va confermato che in caso di notifica diretta a mezzo di raccomandata postale non occorre alcuna ulteriore annotazione sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico e l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, di prenderne cognizione e ciò vale anche quando l’atto sia stato ricevuto dal portiere senza che necessiti l’ulteriore adempimento della raccomandata informativa come previsto dall’art.7 comma 6 L.890/1982 analogamente a quanto disposto dall’art. 139 comma 4° c.p.c. in tema di notifica al portiere tramite ufficiale giudiziario.

Tribunale di Roma, sentenza del 22.4.2020, n. 6451