Notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, consegna a persona diversa dal destinatario

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 c.p.c. Quanto poi alla prova del ricevimento dell’ulteriore avviso in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, va condiviso l’orientamento che esclude la necessità di dimostrare la consegna di tale avviso al destinatario del plico.

Corte di appello di Milano, sentenza del 6.2.2023