Notifica a mezzo del servizio postale dall’avvocato, tardiva restituzione dell’avviso di ricevimento: indennizzo?

La espressa e inequivoca esclusione della possibilità di ottenere un indennizzo in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, in relazione alle notificazioni degli atti giudiziari eseguite a mezzo del servizio postale risulta prevista da una specifica disposizione di legge (L. 20 novembre 1982, n. 890 che, all’art. 6). Tale disposizione è certamente suscettibile di comprendere, per la sua ratio (e cioè la previsione di una forma di riparazione comunque idonea a tutelare pienamente l’interesse del mittente, con il rilascio di un duplicato dell’avviso smarrito, senza spese), anche l’ipotesi di ritardo nella restituzione dell’avviso stesso (ipotesi che in definitiva si configura come uno smarrimento temporaneo: nel caso di specie, pacifico che gli avvisi di ricevimento in questione tardivamente restituiti riguardavano atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale dallo stesso attore, quale avvocato abilitato ad effettuare in proprio le notificazioni ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, la SC giudica infondati i motivi con cui il ricorrente sosteneva che gli sarebbe spettato un indennizzo, pari al costo sostenuto per ciascuna spedizione a mezzo raccomandata di atti giudiziari, in conseguenza della tardiva restituzione – oltre i dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione – dei relativi avvisi di ricevimento, in virtù delle previsioni della Carta della Qualità dei Servizi Postali, e/o il risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.6.2019, n. 16787