Note scritte, omesso deposito telematico di entrambe le parti) ex art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, conv. l. 77/2020) entro il termine ordinatorio di 5 giorni dall’udienza, conseguenze

Va enunciato il seguente principio: ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 4, convertito nella L. n. 77 del 2020 [normativa emergenziale Covid], secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell’art. 181 c.p.c., comma 1, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l’udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del ..........

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