Notaio ed annotazione tardiva.

L’annotazione tardiva di atti che il notaio abbia ricevuto anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, determina (soltanto) la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell’art. 144, della legge notarile. Dal che si ricava che la doverosità dell’atto ritardato non è ragione per escludere che il successivo compimento di esso, siccome ad ogni modo dovuto, rilevi in funzione attenuante [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.6.2014, n. 12672].

Scarica qui la sentenza >>