Non può presumersi che dall’affidamento ad una Intelligenza Artificiale ne derivi una procedura legittima: serve la prova in concreto.
La coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche deve essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico.
Non può presumersi che dalla circostanza di aver “affidato” la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell’azione amministrativa.
Tribunale Trani, sezione lavoro, sentenza del 30.01.2023, n. 2210
(Giudice E. C. Labella)