Non può considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell’esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria (Roma in contrasto con Roma)
Con riferimento al valutare se possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell’esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria va affermato che ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere l’una piuttosto che l’altra; in tal caso, difatti, le parti sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell’una o dell’altra.