Non è reclamabile l’ordinanza che decide sulla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Non è reclamabile l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Se si dovesse ritenere che anche la sospensiva adottata dal giudice di appello rientra nella nozione di provvedimento cautelare, potrebbe anche sostenersi la possibilità di sua reclamabilità ex art. 669 terdecies. “Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo…”. Va esclusa però la possibilità di applicazione estensiva di tale disposto normativo, se si considera che il giudice d’appello può concedere la sospensiva a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora. Presupposto che è invece ind ..........

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