Non è consentito, per paralizzare la pretesa oggetto di ingiunzione, accertare incidentalmente la validità intrinseca della delibera condominiale

Non è consentito, per paralizzare la pretesa oggetto di ingiunzione in tema di quota di spesa risultante dalla delibera assembleare a carico del condomino, accertare incidentalmente la validità intrinseca della delibera, accertamento che può essere fatto valere, come detto, solo mediante l’impugnazione ex art. 1137 cc. In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 cc in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137cc, è consentito esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l’esistenza ovvero per accertare l’idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell’alveo dello strumento esplicitamente accordato all’uopo dal legislatore, previsto chiaramente per evitare l’incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio. Interesse quest’ultimo, teso a cristallizzare il dettato assembleare, ritenuto prevalente dall’ordinamento rispetto ai contrapposti diritti dei partecipanti al condominio.

Tribunale di Roma, sentenza del 15.9.2020, n. 12325